FAQ admin Gennaio 17, 2024

FAQ

Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21) (Art. 15, comma 1, lett. i-ter), del TUIR.

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Ai fini dell’individuazione dei soggetti “riconosciuti a fini sportivi”, fino al 30 agosto 2022 occorre fare riferimento al riconoscimento effettuato da parte del CONI. A decorrere dal 31 agosto 2022 occorre, invece, fare riferimento all’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (Circolare 22.04.2003 n. 21/E, paragrafo 1.1).

La detrazione non spetta per le eventuali quote associative corrisposte.

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.500.

Dall’anno 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con il codice 21.

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.

  • Tipologia:
    • Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
  • Documenti:
    • Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario;
    • In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario;
    • Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata;
    • Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.